LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL
17-12-1998
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Indice:
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IL CONSIGLIO
PROVINCIALE |
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ARTICOLO 2
Categorie di interventi 1. Gli interventi di edilizia abitativa agevolata hanno per oggetto: A) La concessione di contributi in conto capitale all’Istituto per l’edilizia sociale, in seguito denominato “IPES”, per l’attuazione dei programmi di costruzione di cui all’articolo 22. B) La concessione di contributi pluriennali costanti all’IPES per l’ammortamento di mutui stipulati dall’IPES su autorizzazione della Giunta provinciale per l’attuazione dei programmi di costruzione. C) La concessione di contributi in conto capitale all’IPES: 1) per l’acquisto di abitazioni nei casi previsti dagli articoli 29 e 39; 2) per l’esercizio del diritto di prelazione su alloggi ceduti in proprietà nei casi previsti da leggi provinciali e statali. D) Gli aiuti in casi straordinari che richiedono interventi immediati per esigenze particolari nei seguenti casi : 1) interventi di emergenza, quando questa è determinata da calamità naturali, estesi all’emergenza determinata da catastrofi; 2) interventi di emergenza per gravi casi sociali. E1) La concessione a richiedenti singoli o associati in cooperative di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l’edilizia abitativa agevolata per la costruzione o l’acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario. E2) La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati con istituti di credito da richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione o l’acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario. E3) La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione o l’acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario. E4) La concessione di contributi a fondo perduto in alternativa ai mutui, contributi per interessi e contributi decennali costanti previsti alle lettere E1), E2) ed E3). F1) La concessione a richiedenti singoli di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l’edilizia abitativa agevolata per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario. F2) La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati da richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario. F3) La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario. F4) La concessione di contributi a fondo perduto a richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario. G) Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di: 1) contributi a fondo perduto a richiedenti che assumano per le abitazioni recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata; 2) contributi a fondo perduto ai comuni. H) Il finanziamento dell’acquisizione e dell’urbanizzazione di aree per l’edilizia abitativa agevolata mediante: 1) l’assunzione diretta a carico della Provincia del 50 per cento delle indennità di esproprio dovute per le aree per l’edilizia abitativa agevolata; 2) la concessione di mutui senza interessi e contributi in conto capitale a comuni, all’IPES ed a società senza scopo di lucro; 3) la concessione di contributi “una tantum” a persone in possesso dei requisiti per essere assegnatari di aree per l’edilizia abitativa agevolata. I) La concessione di contributi a fondo perduto a favore di comuni, dell’IPES o di società o enti costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, oppure costruire case albergo per studenti/studentesse e lavoratori/lavoratrici. K) La concessione a conduttori meno abbienti, tramite l’IPES, di contributi mensili per l’integrazione del canone di locazione. L) La concessione di contributi a fondo perduto fino alla misura massima dell’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza alle persone in situazione di handicap, nonché per l’adeguamento di abitazioni alle esigenze della persona in situazione di handicap. M) La promozione di iniziative per divulgare la conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata, per favorire l’accesso dei cittadini ad un’abitazione adeguata, il finanziamento di studi, ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica e la concessione di contributi ad enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono tali finalità. N) La concessione di contributi alle cooperative di garanzia di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40. O) Il finanziamento di progetti pilota realizzati tramite l’IPES, aventi in particolare ad oggetto il risparmio energetico nell’edilizia abitativa. 2. Qualora il responsabile del procedimento per l’istruzione della domanda di concessione delle agevolazioni edilizie rilevi che per il richiedente sussista un altro tipo di agevolazione più favorevole a quella richiesta, propone al richiedente la trasformazione della domanda. Il richiedente può chiedere la trasformazione della domanda entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Qualora la domanda di trasformazione non venga presentata, rimane ferma l’originaria domanda.
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CAPO 11
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Requisiti e modalità
1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera L), possono
essere concessi ai portatori di menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle
relative alla deambulazione ed alla mobilità, a coloro che
abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell’articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nonché ai condomini, centri o istituti ove risiedano le
suddette categorie di beneficiari.
2. I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi
titolo alla persona in situazione di handicap, alla persona che lo
abbia a carico, al centro, all’istituto o condominio.
3. Per essere ammessi al contributo, le opere per il
superamento delle barriere architettoniche devono
corrispondere alle prescrizioni tecniche di cui al decreto
ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, e alla legge 5 febbraio
1992, n. 104.
4. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le condizioni e
le modalità per la presentazione delle domande, per la
determinazione della spesa riconosciuta ammissibile e per
l’erogazione del contributo.
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ALLEGATO 1:
Note:
Note all’articolo 92:
Il testo dell’articolo 12, D.P.R. 22.12.1986, n. 917,
“Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi”, è il
seguente:
Articolo 12
Detrazioni per carichi di famiglia
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire
30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire
336.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione
in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali
e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo
contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente ed effettivamente separato, la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio
e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione
che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito
complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da
enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e
consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali
della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo
degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui
sono cessate le condizioni richieste (8).
Il D.M. 14.6.1989, n. 236 concerne “ Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche” .
La legge 5.2.1992, n. 104 concerne “ Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”.
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